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In applicazione dell’art. 1693 c.c.,
una volta provata dal mittente la quantità della merce affidata al
vettore, spetta a costui di dimostrare, (a chi chieda il
risarcimento per la perdita dell’intero carico), di avere consegnato
al destinatario una parte del carico medesimo. (n. 13: Cass., sez.
III, 09-03-2005, n. 5167).
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La norma di cui all’art. 32 della
convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al trasporto
internazionale di merci su strada (resa esecutiva in Italia con l.
n. 1621 del 1960) va interpretata nel senso che il termine annuale
in essa previsto per la proposizione della domanda risarcitoria ha
natura prescrizionale con la conseguenza che e non decadenziale, dal
coordinamento tra il 2º ed il 3º comma del ricordato art. 32, si
desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce
(ovvero per il ritardo nella consegna) ha l’effetto di sospendere la
prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore
che non intenda accettare il reclamo ha l’onere di respingerlo per
iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a
decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo
onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a
ciò consegua l’effetto di una nuova sospensione del termine
prescrizionale. (n. 14: Cass., sez. III, 07-04-2005, n. 7258).
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