Manuale del trasporto - Studio Legale Nigra

 

 

NOVITA'

MANUALE DEL TRASPORTO di Amedeo Nigra - Milano Pirola-Il Sole 24 Ore 1995

Home

Chi siamo Indirizzi Il libro Novità Giurisprudenza Leggi Mappa

 

  • In applicazione dell’art. 1693 c.c., una volta provata dal mittente la quantità della merce affidata al vettore, spetta a costui di dimostrare, (a chi chieda il risarcimento per la perdita dell’intero carico), di avere consegnato al destinatario una parte del carico medesimo. (n. 13: Cass., sez. III, 09-03-2005, n. 5167).

  • La norma di cui all’art. 32 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al trasporto internazionale di merci su strada (resa esecutiva in Italia con l. n. 1621 del 1960) va interpretata nel senso che il termine annuale in essa previsto per la proposizione della domanda risarcitoria ha natura prescrizionale con la conseguenza che e non decadenziale, dal coordinamento tra il 2º ed il 3º comma del ricordato art. 32, si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l’effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l’onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l’effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale. (n. 14: Cass., sez. III, 07-04-2005, n. 7258).
     

 

 

 

Home

Chi siamo Indirizzi Il libro Novità Giurisprudenza Leggi Mappa